Nozioni di economia - finanza - diritto: Cosa é l'ipoteca - diritto reale
IPOTECA art 2808
L'ipoteca è disciplinato dall'articolo 2808 del codice civile e seguenti: Costituzione ed effetti dell'ipoteca: L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzi e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.
L'ipoteca può essere legale, giudiziale o volontaria.
Secondo l'articolo 2809 del codice civile l''ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determitata di denaro. L'ipoteca è indivisibile e sussiste per intero sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.
Secondo l'articolo 2810 del codice civile sono oggetto dell'ipoteca i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze, l'usufrutto dei beni stessi, il diritto di superficie, il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico. Sono anche capaci di ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, le navi, gli aerei, gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano. Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma delle leggi speciali.
In pratica l'ipoteca è il diritto reale su un bene immobile, beni mobili registrati e le rendite dello Stato (Titoli di Stato) che può essere attribuito dal prenditore del prestito (debitore) a chi lo concede (creditore), a titolo di garanzia del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale. Nel caso in cui il debitore non fosse in grado di soddisfare il creditore, quest' ultimo potrà rivalersi sul bene ipotecato, facendolo vendere e appropriandosi dell’esatto importo di ipoteca stabilito. Questo importo di solito è molto più alto del capitale realmente finanziato (anche 2-3 volte l’importo del mutuo).
