Estinzione dell’Ipoteca e Cancellazione dell’Ipoteca

L’ipoteca si estingue per adempimento o nei modi previsti per l’estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento e, come per i privilegi, il pegno, anche le ipoteche del credito originario si estinguono se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.
Secondo l’art 2878 del codice civile, le cause dell’estinzione dell’ipoteca si hanno con:

La cancellazione dell’iscrizione dell’ipoteca – art 2882 del codice civile –
Con la mancata rinnovazione – rinnovo – dell’iscrizione entro il termine indicato dall’art 2847 (durata dell’efficacia dell’iscrizione: l’iscrizione dell’ipoteca conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se l’iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine).
Con l’estinguersi dell’obbligazione.

Con il perimento del bene ipotecato, salvo quanto stabilito dall’art 2742.
Con la rinuncia del creditore. Con lo spirare del termine a cui l’ipoteca è stata limitata o con il verificarsi della condizione risolutiva. Con al pronuncia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche. Rinuncia all’ipoteca – art 2879 del codice civile – La rinuncia del creditore all’ipoteca deve essere espressa e deve risultare da atto scritto sotto pena di nullità.

La rinuncia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell’ipoteca abbiano acquistato il diritto all’ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell’art 2843.
Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi – art 2880 del codice civile – Riguardo ai beni acquistati da terzi, l’ipoteca si estingue per prescrizione indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d’interruzione.

Nuova iscrizione dell’ipoteca – art 2881 – Salvo diversa disposizione di legge, se la causa estintiva dell’obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinuncia fatta dal creditore all’ipoteca (art 2879), e l’iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data.

In generale e sintetizzando si può dire che l’ipoteca, finanziariamente, si estingue con l’estinzione del prestito e, comunque decade automaticamente dopo 20 anni dalla data d’iscrizione. In questo caso può essere rinnovata (con un’ulteriore durata ventennale) se il debito a garanzia del quale è stata iscritta non si è ancora estinto. Quando il mutuo si estingue, se non vi è necessità di vendere o di stipulare un nuovo contratto di mutuo, non vi è alcun motivo di cancellare l’ipoteca che comporta l’attesa di qualche mese e l’esborso di denaro. Data l’assenza di rischio, è sufficiente attendere la scadenza del ventennio e l’ipoteca sarà automaticamente cancellata.

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