La tassazione del Capita Gain e delle Plusvalenze Finanziarie

Il rapporto tra fisco e risparmio è una relazione che deve essere attentamente considerata quando si decide di investire il proprio denaro. Dal primo luglio 98 e fino al 2006, sono state in vigore le regole di tassazione sui capital gain che prevedono tre diversi trattamenti:

  • il regime della dichiarazione (il cosiddetto fai-da-te): una volta liquidato l’investimento occorre calcolarne il rendimento e pagare le imposte dovute, il tutto per conto proprio;
  • il regime del risparmio amministrato è quello tipico dei dossier-titoli che si aprono quando si acquistano azioni e titoli in genere presso un intermediario (banca o SIM) il quale interviene con il compito di calcolare e versare le imposte sul guadagno realizzato dal cliente;
  • il regime del risparmio gestito: il risparmiatore affida un capitale all’intermediario (banca, SIM o SGR) il quale decide le scelte d’investimento e versa le imposte sui relativi guadagni. È il caso di un risparmiatore che acquista quote di un fondo comune: versato il denaro, egli non si deve più preoccupare né delle scelte d’investimento né del pagamento delle tasse.

Qualora si verificasse una perdita nel periodo di imposta, questa darà diritto ad un credito d’imposta da utilizzare per diminuire le tasse da pagare su altri eventuali guadagni realizzati nello stesso periodo d’imposta e nei quattro successivi.


Le aliquote applicate sulle plusvalenze derivanti da un investimento sono di due tipi:* aliquota del 12,5%, applicata al capital gain di qualunque investimento azionario o obbligazionario;* aliquota del 27% applicata agli investimenti a breve termine (compreso il conto corrente) ed a quelli meno ¨trasparenti¨ che difficilmente riguardano il piccolo investitore.

Per capital gain, o plusvalenza, si intendono i guadagni realizzati in conto capitale al termine o nel corso di un investimento; è espresso dalla differenza positiva tra il prezzo di vendita ed il prezzo d’acquisto di un titolo. Chi ad esempio compra un titolo a 100 e lo rivende a 120, realizza un capital gain pari a 20. La plusvalenza può derivare anche dai dividendi azionari o dallo stacco delle cedole di un’obbligazione. Anche questa forma di guadagno è soggetta ad un’imposizione del 12,5%.

I fondi comuni italiani quotidianamente accantonano il prelievo fiscale, per versarlo al momento della dichiarazione, scorporandolo dal valore della quota (tassazione per competenza).

Sulle SICAV e sui guadagni realizzati sui singoli titoli, l’imposta si applica solo nel momento in cui il sottoscrittore disinveste ed incassa effettivamente il provento (tassazione per cassa).

La conseguenza di questa differenza di trattamento sta nel fatto che nell’investimento in titoli ed in SICAV l’imposta viene capitalizzata e contribuisce a realizzare il rendimento finale, nei fondi italiani ciò non può avvenire perché l’imposta viene prelevata quotidianamente.

Dal 2007 le aliquote della tassazione del capital gain obbligazionario e azionario – ex 12,5% – e degli altri investimenti compreso il conto corrente – ex 27% – dovevano cambiare con l’aliquota unificata al 20% tuttavia nulla di ciò è successo nel 2007.

Il regime fiscale degli investimenti può cambiare nel corso degli anni ed è quindi opportuno comprendere e monitorare le variazioni che sono comunque sempre riportate sulla gazzetta ufficiale. Ulteriori informazioni in merito vengono di solito rilasciate anche presso gli sportelli di qualsiasi banca.

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