MEZZI DI PAGAMENTO UTILIZZABILI CON I PROMOTORI FINANZIARI

Il cliente non deve dare al promotore alcuna forma di compenso. Al promotore è anche vietato ricevere dall’investitore denaro contante per il pagamento dei servizi e dei prodotti sottoscritti. Il cliente può consegnare assegni bancari o circolari intestati o girati alla società per cui il promotore opera (o alla società che offre servizi, prodotti e strumenti finanziari, quando essa è distinta dalla società mandante), sempre con la clausola “non trasferibile”.

Inoltre, è possibile consegnare al promotore ordini di bonifico (o documenti simili), autorizzazioni di addebito su carta di credito e strumenti finanziari nominativi o all’ordine, questi ultimi intestati o girati alla società che offre il servizio.

Il promotore non può accettare mezzi di pagamento diversi da questi, pena la violazione di norme che portano a sanzioni anche molto pesanti da parte della Consob (fino alla radiazione dall’albo).

Del resto il risparmiatore deve sapere che, non rispettando queste norme e, per esempio, consegnando denaro contante al promotore, potrebbe correre qualche rischio.

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