Rinegoziazione e Spese di Rinegoziazione Mutuo

Sono le spese che derivano dall’accordo di rinegoziazione di un mutuo diventato particolarmente oneroso perché, per esempio, originariamente contratto a tassi di interesse molto elevati rispetto ai livelli prevalenti in un periodo successivo.

La questione si è posta con particolare forza in Italia negli anni 97-98, a causa del forte ribasso dei tassi di interesse dovuto alla partecipazione del nostro Paese all’Unione Monetaria – UE – e in anni precedenti sui mutui i cui tassi di interesse erano agganciati all’ECU – a causa della svalutazione della lira nei confronti del paniere valutario, gli interessi erano diventati relativamente alti -.

Le spese di rinegoziazione comprendono, di norma, il pagamento di penali per l’estinzione ovvero la modifica del contratto originario, spese notarili per l’esecuzione del nuovo contratto ovvero per la modifica del vecchio, spese di nuova istruttoria, spese di cancellazione e iscrizione dell’ipoteca nel caso in cui il prestito sia accompagnato da questa forma di garanzia, e altre spese connesse al contratto. Un accordo nel giugno 98, stipulato fra un gruppo di banche e sette associazioni dei consumatori, ha stabilito tuttavia procedure di rinegoziazione dei tassi di interesse più rapide e meno onerose per i clienti. In particolare, nell’ambito di tale accordo si stabilisce che siano significativamente ridotte le penalità – anche a un terzo dell’importo originariamente stabilito-. La convenienza alla rinegoziazione varia da caso a caso. L’accordo non obbliga la banca mutuante a concedere la rinegoziazione né attribuisce un diritto del cliente a pretenderla, ma lascia libere le parti, rispettivamente, di concederla e richiederla. Un decreto legge recepito nel collegato alla Finanziaria 99 stabilisce che la deduzione dei tassi di interesse per mutui contratti per l’acquisto della prima casa si estenda nella stessa misura anche ai contratti di mutuo rinegoziati.

Le modalità di deduzione e o detrazioni fiscali possono variare ogni anno in base alla finanziaria.

La “legge Bersani” riporta comunque alcune agevolazioni in merito e si riporta quindi l’art 7 del DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n.7 in G.U. n. 26 del 1-2-2007:

Art. 7.
Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali

1. E’ nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l’estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l’acquisto della prima casa, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore della banca mutuante.

2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullita’ del contratto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per acquisto della prima casa si intende l’acquisto effettuato da una persona fisica della casa dove intende stabilire la propria residenza.

5. L’Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell’articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equita’ dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell’importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.

6. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo di cui al comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equita’ e’ stabilita dalla Banca d’Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell’articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.

7. In ogni caso le banche non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuostipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell’importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.

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